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misure di contenimento e contrasto del COVID-19

04 marzo 2020

In sede di conversione del Decreto “Cura Italia” il comma 20 è stato riscritto estendendo la sospensione ai procedimenti introdotti o già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020, a prescindere dalla circostanza che costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

Anche per i procedimenti in esame, deve ritenersi applicabile la “proroga” all’11 maggio 2020 del termine finale del periodo di sospensione prevista dall’articolo 36, comma 1, del Decreto “Liquidità”.

Mette conto rilevare che il nuovo comma 20-bis, introdotto dalla legge di conversione del Decreto “Cura Italia”, consente, nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, lo svolgimento in via telematica degli incontri di mediazione, previo consenso delle parti coinvolte nel procedimento.

In caso di procedura telematica, la presenza dell’avvocato diviene strategica, in quanto sottoscrive il verbale con firma digitale e dichiara autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto, apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione.

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